Statuto Costitutivo dell'Associazione

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero esiste ora in Engadina (GR) "La Famiglia Valtellinese e di Valchiavenna": Tale Ente è apartitico e aconfessionale.

Art. 2 - Scopo dell'Ente:
a) favorire i contatti fra gli associati in modo che si perpetui il tramandarsi delle usanze, virtù e storia della Valtellina e Valchiavenna;
b) costituire un aiuto morale e se possibile anche materiale per i convalligiani che ne avessero bisogno;
c) conservare il dialetto valtellinese.

Art. 3 - L'Ente pone nelle mani di un direttivo la responsabilità del disbrigo delle pratiche inerenti la vita interna ed esterna dell'Associazione. Il consiglio direttivo viene eletto ogni 3 (tre) anni dall'assemblea dei soci attivi.

Art. 4 - Il consiglio direttivo è composto da:
- il Presidente
- il vice-Presidente
- il Segretario
- il Cassiere
- 5 consiglieri
- 2 revisori dei conti (senza diritto di voto in seno al consiglio).

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo viene convocato periodicamente almeno ogni tre mesi. per riunioni straordinarie deve esistere nel consiglio la maggiornaza dei consensi.

Art. 6 - Compiti del Consiglio:
- Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'associazione e dirige le riunioni.
- Il vice-Presidente fa le veci del Presidente a tutti gli effetti in assenza di quest'ultimo.
- Il Segretario tiene aggiornato l'elenco dei soci, redige i verbali delle riunioni, sbriga la corrispondenza e convoca le riunioni.
- Il Cassiere amministra, tiene il registro dei conti e tutta la documentazione giustificativa di entrate e uscite. A lui compete l'attività finanziaria (conti bancari e postali presso i quali depositerà la propria firma insieme a quella del Presidente).
- I cinque Consiglieri partecipando al direttivo portano la voce dei soci e con fedeltà e senza remore votano nel consiglio e partecipano alle discussioni.
- I Revisori controllano le operazioni finanziarie dell'Ente e una volta l'anno ne danno relazione per iscritto.

Art. 7 - Ogni socio è tenuto a versare una quota sociale stabilita di anno in anno.

Art. 8 - Si distinguono le seguenti categorie di soci:
- soci Attivi (con diritto di voto);
- soci Congiunti dei soci Attivi (senza diritto di voto);
- soci Onorari (senza diritto di voto).

Art. 9 - L'Ente promuove manifestazioni in carattere con i costumi e le usanze delle nostre valli.

Art. 10 - Le dimissioni dall'associazione devono essere date per iscritto.

Art. 11 - Coloro che per il loro comportamento offendono i principi di moralità e di pubblica onestà vengono espulsi dall'associazione a decisione del consiglio direttivo.

Art. 12 - In caso di scioglimento dell'Ente i beni andranno ai soci esistenti che decideranno il da farsi.

Art. 13 - Le modifiche al presente statuto devono essere approvate da almeno la metà dei soci.

Aggiunta conclusiva:
I presenti statuti sono stati aggiornati dalla assemblea generale del 18 aprile 1989, sostituiscono lo statuto originale di fondazione datato 10 marzo 1983 ed entrano immediatamente in vigore.