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Art.
1 - Ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero esiste
ora in Engadina (GR) "La Famiglia Valtellinese e di Valchiavenna":
Tale Ente è apartitico e aconfessionale.
Art.
2 - Scopo dell'Ente:
a) favorire i contatti
fra gli associati in modo che si perpetui il tramandarsi delle usanze,
virtù e storia della Valtellina e Valchiavenna;
b) costituire un aiuto
morale e se possibile anche materiale per i convalligiani che ne avessero
bisogno;
c) conservare il dialetto
valtellinese.
Art.
3 - L'Ente pone nelle mani di un direttivo la responsabilità del
disbrigo delle pratiche inerenti la vita interna ed esterna dell'Associazione.
Il consiglio direttivo viene eletto ogni 3 (tre) anni dall'assemblea dei
soci attivi.
Art.
4 - Il consiglio direttivo è composto da:
- il Presidente
- il vice-Presidente
- il Segretario
- il Cassiere
- 5 consiglieri
- 2 revisori dei conti (senza diritto di voto in seno al consiglio).
Art.
5 - Il Consiglio Direttivo viene convocato periodicamente almeno ogni
tre mesi. per riunioni straordinarie deve esistere nel consiglio la maggiornaza
dei consensi.
Art.
6 - Compiti del Consiglio:
- Il Presidente rappresenta
a tutti gli effetti l'associazione e dirige le riunioni.
- Il vice-Presidente
fa le veci del Presidente a tutti gli effetti in assenza di quest'ultimo.
- Il Segretario tiene
aggiornato l'elenco dei soci, redige i verbali delle riunioni, sbriga
la corrispondenza e convoca le riunioni.
- Il Cassiere amministra,
tiene il registro dei conti e tutta la documentazione giustificativa di
entrate e uscite. A lui compete l'attività finanziaria (conti bancari
e postali presso i quali depositerà la propria firma insieme a
quella del Presidente).
- I cinque Consiglieri
partecipando al direttivo portano la voce dei soci e con fedeltà
e senza remore votano nel consiglio e partecipano alle discussioni.
- I Revisori controllano
le operazioni finanziarie dell'Ente e una volta l'anno ne danno relazione
per iscritto.
Art.
7 - Ogni socio è tenuto a versare una quota sociale stabilita di
anno in anno.
Art.
8 - Si distinguono le seguenti categorie di soci:
- soci Attivi (con
diritto di voto);
- soci Congiunti dei
soci Attivi (senza diritto di voto);
- soci Onorari (senza
diritto di voto).
Art.
9 - L'Ente promuove manifestazioni in carattere con i costumi e le usanze
delle nostre valli.
Art.
10 - Le dimissioni dall'associazione devono essere date per iscritto.
Art.
11 - Coloro che per il loro comportamento offendono i principi di moralità
e di pubblica onestà vengono espulsi dall'associazione a decisione
del consiglio direttivo.
Art.
12 - In caso di scioglimento dell'Ente i beni andranno ai soci esistenti
che decideranno il da farsi.
Art.
13 - Le modifiche al presente statuto devono essere approvate da almeno
la metà dei soci.
Aggiunta
conclusiva:
I presenti statuti
sono stati aggiornati dalla assemblea generale del 18 aprile 1989, sostituiscono
lo statuto originale di fondazione datato 10 marzo 1983 ed entrano immediatamente
in vigore.
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